PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO
Il piano attestato di risanamento è utilizzabile esclusivamente nell’ipotesi di continuità aziendale. Esso è un piano indirizzato ai creditori di un imprenditore, anche non commerciale, che possa sembrare idoneo a permettere la ripresa dell’esposizione debitoria dell’impresa e garantire il riequilibrio finanziario. La documentazione da esibire con il piano è quella prescritta al debitore che abbia richiesto di accedere alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Il piano deve essere sottoposto all’attestazione di un professionista indipendente che deve dichiarare la veridicità dei dati aziendali e la realizzabilità dell’operazione sia dal punto di vista giuridico che economico.
Beneficiari | Imprese | |
Proponente | Imprenditore, anche non commerciale, d’accordo con uno o più creditori. | |
Obiettivo | Continuità aziendale attraverso la diminuzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario | |
Requisito essenziale | L’impresa non deve trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile | |
Documentazione obbligatoria | Piano sottoposto all’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente e documenti allegati previsti dall’art. 39 | Art. 56 |
Flessibilità | Il piano può essere rinegoziato o modificato | Necessaria nuova omologa e nuovo accordo |
In caso di insuccesso | Liquidazione giudiziale | |
Effetti | – Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento non sono soggetti all’azione revocatoria, se il creditore non ne era a conoscenza;
– Esclusione dell’applicabilità dei reati di bancarotta preferenziale e semplice in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento. |
Art. 166
Art. 324 |