OBIETTIVO:
Salvaguardia imprese e continuità aziendale
BENEFICIARI:
- Imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico
- Imprese in difficoltà economico finanziaria:
- Ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01:
- Per le società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate;
- Per le società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- Qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- Nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
- Il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
Oppure
- Con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01, ovvero imprese in crisi o assoggettate a procedure di risoluzione della crisi).
- Imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- Titolari di marchi storici di interesse nazionale;
- Società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250(comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale);
- Detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.
MODALITÀ DI INTERVENTO:
Invitalia, con le risorse del Fondo, effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:
- La partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;
- L’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro;
- L’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:
- Investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);
- All’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)
- Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.