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GOING CONCERN (CONTINUITÀ AZIENDALE)

18 Febbraio 2021

Il presupposto del going concern è verificato quando l’impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile, e quindi non esiste intenzione o necessità di liquidare l’entità o interromperne l’attività. L’OIC 1 segnala l’esistenza di una relazione tra il going concern e la solidità e solvibilità di un’azienda. L’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) è ancora più categorica quando, dal rilievo che un’impresa è in continuità se considerata in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, conclude assegnando al going concern una posizione sovraordinata rispetto agli altri principi contabili.

La Top Consulting srl si pone come mission l’obiettivo di risanare le imprese, che, se pur sono entrate in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus, contano su un’attività che marginalizza in maniera adeguata o almeno ne ha la possibilità. In questi ultimi casi oltre a proporre un servizio per il monitoraggio degli indici di allerta propone una serie di servizi che possono sintetizzarsi come segue:

  1. analisi generale dell’impresa;
  2. individuazione dei punti di forza e di debolezza;
  3. analisi S.W.O.T. mediante l’individuazione degli interventi da effettuare distinti per IMPORTANTI, URGENTI, NON IMPORTANTI, NON URGENTI, IMPORTANTI E NON URGENTI, URGENTI E NON IMPORTANTI.

Tale metodo permette di graduare gli interventi targettizzandoli per obiettivi e tempi di realizzazione.

Il metodo tende a verificare sia variabili di tipo qualitativo, sia variabili di tipo quantitativo al fine di ridurre il rischio di valutazioni emozionali e solo di natura indiziaria.

 

Continuità aziendale e crisi di impresa

Il postulato della continuità aziendale riveste un ruolo principale nel nuovo “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza” poiché è il presupposto su cui si basa l’accesso agli strumenti di risoluzione. L’art. 2428 c.c. stabilisce che la relazione della gestione deve contenere descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta e, qualora esistano eventi o circostanze che singolarmente o nel loro complesso costituiscano incertezze e dubbi significativi, pur in presenza di accertata continuità aziendale, gli amministratori devono predisporre un’adeguata informativa in bilancio.

Il revisore e il collegio sindacale devono esaminare le valutazioni degli amministratori in merito alla continuità aziendale e, se dovessero emergere dubbi significativi a riguardo, il revisore deve:

  • descrivere nella propria relazione gli eventi e le circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale;
  • esaminare e valutare i piani d’azione futuri su cui la direzione ha valutato la continuità aziendale, richiedendo delle attestazioni scritte in merito;
  • raccogliere elementi probativi adeguati a confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa;
  • ottenere elementi probativi adeguati che confermino la fattibilità dei piani della direzione, nonché valutare che ciò comporti il miglioramento della situazione;
  • accertarsi se sono intervenuti ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha fatta la propria valutazione;
  • evidenziare che l’azienda può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività.

Il comportamento cui è tenuto l’organo di controllo è in funzione della situazione aziendale:

scenario 1: continuità aziendale accertata e incertezze poco significative; impresa non in crisi;

scenario 2: incertezze significative, ma comunque esiste il presupposto della continuità aziendale; impresa in crisi;

scenario 3: incertezze significative tali da presupporre la liquidazione dell’azienda.

Continuità aziendale nelle procedure della crisi d’impresa

Nella procedura di allerta l’esigenza preliminare e assorbente della tutela dell’impresa e della conservazione dell’attività aziendale è confortata dalla normativa sulle “misure premiali” (capo IV del codice).

L’analisi della disciplina dell’allerta come fase stragiudiziale della crisi d’impresa esprime una considerazione chiaramente preferenziale del Legislatore per il rilievo della “continuità aziendale”, ma in realtà la considerazione dell’impianto complessivo e delle scelte di volta in volta utilizzate dal Legislatore inducono a ritenere che i principi ispiratori di tutta la riforma sono indirizzati alla salvaguardia del valore d’impresa e della continuità aziendale.

Proprio con riguardo alla riforma del concordato è visibile il profilo del Legislatore attento alle esigenze della continuità aziendale per regolare i rapporti giuridici coinvolti dalle regole sulla crisi-insolvenza dell’imprenditore. L’art. 84 del codice enuclea al comma primo la possibilità di una scelta: “Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio”; dunque “concordato mediante continuità aziendale”, da un lato, “concordato liquidatorio”, dall’altro. Tutti i primi commentatori hanno rilevato un implicito giudizio di preferenza normativa per il concordato che tutela la salvaguardia dell’azienda (e i posti di lavoro) nei confronti della soluzione meramente liquidatoria.

Significativo del favore per l’ipotesi in cui siano mantenuti l’esercizio dell’attività e la gestione aziendale è la previsione (art. 84, comma 2), accanto alla continuità aziendale diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, di una continuità indiretta, quando la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività avvenga da parte di un soggetto diverso dal debitore “in forza di cessione, usufrutto, affitto stipulato anche anteriormente”.

Da segnalare infine l’istituto del concordato minore, che anche per “l’imprenditore minore” e “l’imprenditore agricolo” prevede, quale soluzione preferenziale, quella che garantisce la prosecuzione dell’attività imprenditoriale invece della soluzione liquidatoria (art. 74, comma 1, del codice).

Che la considerazione della prosecuzione dell’impresa costituisca ormai un momento fondamentale della riflessione giudiziale è dimostrato, in modo conclusivo, dall’art. 211 del codice. Nel codice la soluzione è dettata dall’obiettivo di incentivare (o almeno proteggere) i posti di lavoro e la continuità aziendale: “l’apertura della liquidazione giudiziaria non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3” (art. 211, comma 1). Il Tribunale autorizza il Curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa se dalla interruzione può derivare un danno grave, sempreché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori (art. 211 del codice, comma 2). Se invece il Tribunale decide per l’interruzione, la possibilità di autorizzare, in un momento successivo, l’esercizio provvisorio spetta al Giudice Delegato, su proposta del Curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori (art. 211, comma 3). Insomma, “l’apertura della liquidazione giudiziale non determinerà più in modo automatico la cessazione dell’attività di impresa”.

 

PRINCIPALI EVENTI E CIRCOSTANZE CHE FANNO EMERGERE DUBBI SIGNIFICATIVI

Indicatori finanziari

  • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive di rinnovo o rimborso;
  • eccessiva dipendenza dai prestiti a breve per finanziare attività a ML;
  • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
  • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori o fornitori;
  • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti necessari;
  • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • capitale circolante netto negativo (attivo immobilizzato finanziato con fonti a breve);
  • bilanci storici e prospettici che mostrano cash flow negativi;
  • principali indici economico-finanziari negativi;
  • perdite di valore nelle attività che generano cash flow;
  • consistenti perdite operative;
  • mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
  • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”

Indicatori gestionali

  • perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
  • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori

Altri indicatori

  • capitale ridotto al di sotto del limite legale o non conforme alla legge;
  • contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di sostenere;
  • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

La presenza di uno o più elementi indica solo che esiste una significativa incertezza, e quindi scatta per gli amministratori e l’organo di controllo l’obbligo di effettuare le prescritte verifiche.

Per la verifica della continuità aziendale è quindi necessario il ricorso a specifici software idonei a diagnosticare per tempo lo stato di crisi aziendale, e a supportare l’organo amministrativo nella elaborazione di piani previsionali economici, patrimoniali e finanziari.

Conclusioni

Per verificare i presupposti per la verifica della continuità aziendale è necessario pertanto contare su una struttura consulenziale adeguatamente attrezzata allo scopo, organizzata nell’ottica della multidisciplinarietà dei suoi collaboratori. Questa però per garantire i risultati sperati deve essere accompagnato da un imprenditore avveduto ed illuminato, pronto in alcuni casi a rivedere i suoi assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Consapevole di tali problematiche la nostra società si è attrezzata allo scopo mediante la piattaforma www.crisidimpresa.net a cui vi rimandiamo per verificarne i servizi, i vantaggi nel godere della sua consulenza e verificarne l’approccio.

CHI SIAMO
La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

L’esperienza dei partner di www.crisidimpresa.net è almeno trentennale e conta di centinaia di incarichi di consulenza portati avanti con successo. Una consulenza che ha sempre operato per obiettivi specifici fissati e determinati e per i quali è stato sempre chiaro lo specifico vantaggio per il cliente.

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