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Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Lo strumento dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa rimane confermato, incentivando però il suo campo di applicazione. In particolare, non è più limitato alle ipotesi in cui l’ammontare dei debiti sia costituito per almeno il 50% da...

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

Lo strumento dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa rimane confermato, incentivando però il suo campo di applicazione. In particolare, non è più limitato alle ipotesi in cui l’ammontare dei debiti sia costituito per almeno il 50% da debiti verso banche ed intermediati finanziari, ma è rivolto a tutti i casi di ristrutturazione del debito. Il requisito dell’accordo è la continuazione dell’attività d’impresa e gli effetti coinvolgono anche i creditori non aderenti soltanto quando quest’ultimi risultano soddisfatti nella misura maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. I creditori non aderenti hanno la possibilità di opporsi a tale accordo ed il termine per la proposizione produce i suoi effetti a partire dalla data di notificazione della domanda di omologazione dell’accordo (art. 61)

Beneficiari Imprese
Proponente Imprenditore d’accordo con i creditori che rappresentano il 75% dei crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria
Obiettivo Continuità aziendale attraverso la diminuzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario
Requisito essenziale Omologazione del Tribunale Art. 48
Documentazione obbligatoria Piano di Risanamento sottoposto all’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente e documenti allegati previsti dall’articolo 39 Art. 56
Flessibilità L’accordo può essere rinegoziato o modificato Necessaria nuova omologa e nuovo accordo
Effetti L’accordo produce effetti anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Tali creditori possono comunque presentare opposizione Art. 61
In caso di insuccesso Se non è omologato si attiva la Liquidazione Giudiziale Art. 48 c. 7
CHI SIAMO
La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

L’esperienza dei partner di www.crisidimpresa.net è almeno trentennale e conta di centinaia di incarichi di consulenza portati avanti con successo. Una consulenza che ha sempre operato per obiettivi specifici fissati e determinati e per i quali è stato sempre chiaro lo specifico vantaggio per il cliente.

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