ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA
Lo strumento dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa rimane confermato, incentivando però il suo campo di applicazione. In particolare, non è più limitato alle ipotesi in cui l’ammontare dei debiti sia costituito per almeno il 50% da debiti verso banche ed intermediati finanziari, ma è rivolto a tutti i casi di ristrutturazione del debito. Il requisito dell’accordo è la continuazione dell’attività d’impresa e gli effetti coinvolgono anche i creditori non aderenti soltanto quando quest’ultimi risultano soddisfatti nella misura maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. I creditori non aderenti hanno la possibilità di opporsi a tale accordo ed il termine per la proposizione produce i suoi effetti a partire dalla data di notificazione della domanda di omologazione dell’accordo (art. 61)
Beneficiari | Imprese | |
Proponente | Imprenditore d’accordo con i creditori che rappresentano il 75% dei crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria | |
Obiettivo | Continuità aziendale attraverso la diminuzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario | |
Requisito essenziale | Omologazione del Tribunale | Art. 48 |
Documentazione obbligatoria | Piano di Risanamento sottoposto all’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente e documenti allegati previsti dall’articolo 39 | Art. 56 |
Flessibilità | L’accordo può essere rinegoziato o modificato | Necessaria nuova omologa e nuovo accordo |
Effetti | L’accordo produce effetti anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Tali creditori possono comunque presentare opposizione | Art. 61 |
In caso di insuccesso | Se non è omologato si attiva la Liquidazione Giudiziale | Art. 48 c. 7 |