ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un accordo stipulato tra l’imprenditore, non minore, con i creditori che costituiscono almeno il 60% dei crediti in continuità con il sistema vigente. Un accordo di ristrutturazione deve essere accompagnato da un documento denominato piano economico finanziario che ne permette l’avvio. L’accordo di ristrutturazione può essere rinegoziato o modificato. Inoltre, tali accordi di ristrutturazione della società, salvo patto contrario, producono efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo a meno che non sia stato previsto diversamente (art. 59). L’istituto dell’accordo di ristrutturazione agevolato, invece, rappresenta una novità perché può essere stipulato con i creditori che costituiscono almeno il 30% dei crediti a patto che il debitore:
Beneficiari | Imprese | |
Proponente | Imprenditore d’accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti in continuità con il sistema vigente. | Possibile accordo con i creditori al 30% nel caso di accordi di ristrutturazioni agevolati |
Obiettivo | Continuità aziendale attraverso la diminuzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario | |
Requisito essenziale | Omologazione del Tribunale | Art. 48 |
Documentazione obbligatoria | Piano di Risanamento sottoposto all’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente e documenti allegati previsti dall’articolo 39 | Art. 56 |
Flessibilità | L’accordo può essere rinegoziato o modificato | Necessaria nuova omologa e nuovo accordo |
Effetti | Fatto salvo patto contrario, tali accordi di ristrutturazione producono effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo salvo che non sia stato diversamente previsto | Art. 59 |
In caso di insuccesso | Se non è omologato si attiva la Liquidazione Giudiziale | Art. 48 c. 7 |