L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia, è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).
Tale organo è nato per rispondere all’esigenza di garantire una maggiore rapidità nella risoluzione di questioni di modesta entità, consente un notevole risparmio in termini economici poiché c’è la possibilità di presentare ricorso all’ABF con costi irrisori, è previsto infatti solamente il versamento di 20 euro quale contributo per le spese di procedura, e senza necessità di difesa in giudizio da un avvocato.
Dallo scorso ottobre sono entrate in vigore le modifiche al suo regolamento– il sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che si possono verificare tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – che forniscono una strada semplice, rapida e più economica rispetto a quella offerta dalla procedura ordinaria.
Competenze
Dal punto di vista delle competenze dell’ABF rientrano nel raggio d’azione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie:
- Che riguardano l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
- Che hanno come oggetto la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo di importo non superiore a 200.000 euro;
- Che si riferiscono a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso ma solo a partire dal 1° ottobre 2022.
Inoltre, la Banca d’Italia può:
- Istituire dei Collegi aggiuntivi rispetto ai sette già esistenti fino a un massimo complessivo di dieci, individuando la relativa area di competenza territoriale;
- Disporre per esigenze temporanee l’accentramento della trattazione dei ricorsi presso uno o più Collegi, previo accordo con i presidenti di quelli già esistenti e per un massimo di 18 mesi.
I componenti dei Collegi hanno diritto ad un compenso, alimentato dai contributi versati dagli intermediari all’associazione stessa, stabilito ogni anno dalla Banca d’Italia e pubblicato sul sito istituzionale. Il compenso si compone di una parte fissa e una variabile in base ai ricorsi ricevuti all’intermediario e da quelli accolti.
Ricorso all’ABF: come funziona
Il cliente deve presentare ricorso all’ABF solo se ha inviato un reclamo scritto all’intermediario e si verifica uno dei seguenti casi:
- Sono trascorsi 60 giorni senza ricevere risposta;
- Ha ricevuto risposta ma non è soddisfatto;
- Non sono passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
Occorre trasmettere il ricorso all’intermediario che entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione può presentare le proprie controdeduzioni al cliente che a sua volta avrà a disposizione 25 giorni di tempo per trasmettere una memoria di replica (a cui potrebbe seguire una controreplica dell’intermediario), senza però ampliare la richiesta iniziale.
Terminato l’iter, o scaduti i termini per le repliche, viene comunicata alle parti la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di 90 giorni per riferire l’esito della controversia. In caso di accoglimento totale o parziale della controversia l’intermediario avrà 30 giorni di tempo per adeguarsi.
Le decisioni dell’ABF non hanno efficacia vincolante, ma in caso di inadempimento questo verrà reso pubblico sul sito dell’ABF per un periodo di 5 anni e sulla pagina internet dell’intermediario compromettendone la reputazione online. Il cliente ha inoltre facoltà di ricorrere successivamente al giudizio ordinario.