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Concordato preventivo

Obiettivo del concordato preventivo, in entrambe le tipologie, è la soddisfazione dei creditori. La prima tipologia di concordato è l’opzione che la nuova disciplina si propone di voler maggiormente incentivare, poiché finalizzata al ripristino della capacità...

Il concordato preventivo può essere di due tipi:

  • Concordato in continuità aziendale;
  • Concordato liquidatorio (art.84);

Obiettivo del concordato preventivo, in entrambe le tipologie, è la soddisfazione dei creditori. La prima tipologia di concordato è l’opzione che la nuova disciplina si propone di voler maggiormente incentivare, poiché finalizzata al ripristino della capacità dell’impresa di ritornare risanata nel mercato. Il piano di concordato preventivo in continuità aziendale deve prevedere che l’attività d’impresa sia funzionale a garantire il ripristino dell’equilibrio sia economico che finanziario nell’interesse prioritario dei creditori e successivamente dell’imprenditore. L’obiettivo del legislatore è quello di far proseguire l’attività dell’impresa e salvaguardare i livelli occupazionali. Nel concordato liquidatorio la soddisfazione dei creditori avviene, invece, grazie al ricavato della liquidazione del patrimonio. Però, è necessario che siano messe a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare:

  • L’apporto di risorse esterne deve aumentare la misura del soddisfacimento dei creditori di almeno il 10 % rispetto a quanto essi potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale del debitore;
  • Il soddisfacimento deve essere almeno pari al 20% dell’ammontare complessivo del debito chirografario.

La proposta di concordato preventivo può essere presentata dall’imprenditore che si trovi un uno stato di crisi oppure di insolvenza e deve essere accompagnata da un piano di attuazione che deve indicare la fattibilità sia giuridica che economica. Il piano deve indicare le concrete possibilità di realizzazione e deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, i tempi delle attività da realizzarsi e le iniziative da implementare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli effettivi. Il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, a partire dalla data di deposito dell’istanza di accesso al concordato preventivo sino all’omologazione. Il Tribunale è tenuto ad aprire la procedura di liquidazione giudiziale dei bene del debitore nel caso in cui si accerta che:

  • Il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell’attivo;
  • Il debitore abbia omesso di denunciare dolosamente uno o più crediti ovvero abbia esposto passività inesistenti o commesso atti di frode;
  • Il debitore abbia compiuto atti non autorizzati o diretti a derubare le ragioni dei creditori;

La procedura di liquidazione giudiziale è aperta se viene accertato, in qualsiasi momento, che non sussistano le condizioni per l’apertura del concordato.

 

Beneficiari Imprenditori commerciali, individuali o collettivi, soggetti a liquidazione giudiziale.

Sono escluse le imprese agricole e minori.

Proponente Imprenditore con i creditori che rappresentano il 50% dei crediti ammessi al voto
Obiettivo Soddisfazione dei creditori
Requisito essenziale Omologazione del tribunale
Documentazione obbligatoria –          Proposta di concordato;

–           relazione di un professionista indipendente;

–          documenti previsti dall’articolo 39.

Art. 85

Art. 87

Effetti –          Il debitore mantiene l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e l’omologazione.

–          Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del Giudice delegato sono inefficaci.

Il concordato produce numerosi altri effetti.

Art. 94
In caso di insuccesso Se non è omologato si attiva Liquidazione Giudiziale Art. 48 c. 7
CHI SIAMO
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