Premessa
Nella crisi d’impresa il ruolo del professionista assume particolare importanza in quanto chiamato a svolgere funzioni che a volte quasi portano a sostituirsi a quelle dell’imprenditore. Questo perché è chiamato a effettuare una serie di valutazioni sulla gestione ed anche e soprattutto di natura strategica che richiedono non solo competenze specifiche di natura tecnica, ma anche conoscenze ed esperienze specifiche.
Qui si parla non del semplice fiscalista che sa bene portare i conti, bensì di un professionista che abbia acquisito uno specifico Know-how di natura gestionale, tale per cui conosce , valuta, analizza i bilanci individuandone le leve e gli elementi su cui poggiare un’analisi di tipo prospettico
E’ proprio questo tipo di approccio cui la Top Consulting tende, potendo contare su una serie di professionalità da mettere in campo per la risoluzione della crisi.
Tra le varie figure conta su professionisti attestatori, figura indispensabile per poter procedere con la richiesta di procedure di cui al Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.
Vi consigliamo pertanto di usare i nostri servizi di consulenza on line, tra cui vi segnaliamo , in particolare, quello denominato TEST SULLO STATO DI SALUTE DELLA TUA IMPRESA, grazie al quale potrai godere di una prevalutazione gratuita.
PREVENIRE infatti è meglio che CURARE!
Il professionista attestatore, da una parte, deve essere in possesso di peculiari requisiti di indipendenza e professionalità, e dall’altra si deve fare carico di grandi responsabilità che aumentano man mano, sia a causa della crescente complessità strutturale dell’impresa, che non assegna un compito agevole a chi è chiamato ad analizzarne le condizioni in situazioni di crisi, sia a causa dell’introduzione, ad opera della legge n. 134 del 2012, di una fattispecie di reato all’art 236-bis l. fall. pensata specificamente per il professionista che attesti dati non veritieri.
Occorre analizzare e comprendere la responsabilità dell’attestatore tenendo conto che si tratta di una figura unica e particolare, da un lato vicina all’imprenditore poiché da lui designata, e dall’altro contemporaneamente indipendente e terza: egli “pur non essendo un consulente del giudice” – in quanto non nominato da questo – “svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario”. Dovendo assicurare con assoluta imparzialità al Tribunale la fattibilità del piano proposto dall’imprenditore rappresenta dunque una “figura di garanzia” alla quale necessariamente si accompagnano responsabilità sia sul piano civile che su quello penale.
Responsabilità dell’Attestatore
Si prevede dunque che il professionista è indipendente “quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale e professionale tali da compromettere l’indipendenza del giudizio” e che egli in ogni caso si trovi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e che non debba “neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo”. Si può capire da tale disposizione che la valutazione riguardo l’indipendenza del professionista si muova su due distinti piani, essendo presenti sia dei criteri “fissi”, come il possesso dei requisiti indicati all’art. 2399 c.c. e la mancata prestazione di attività lavorativa a favore del debitore, al verificarsi dei quali viene presunta un’assoluta incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, sia dei criteri “variabili”, come quello dei rapporti personali o professionali, la cui valutazione è rimessa allo stesso professionista, che deve considerare se possano esistere delle circostanze che andrebbero ad influenzare il proprio giudizio.
Per quanto riguarda il requisito dell’assenza di legami dovuti a rapporti professionali o personali con l’impresa o con coloro che abbiano comunque interesse al risanamento, tale precisazione vuole escludere non solo collegamenti con il debitore, ma anche con i creditori o in generale con gli stakeholders i cui interessi siano coinvolti nella crisi aziendale. Si vuole inoltre garantire da un lato che il professionista sia indipendente anche da chi è incaricato della redazione del piano, e dall’altro che tali ultimi due soggetti risultino svolgere compiti diversi.
L’attestatore, inoltre, non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore. Si ritiene comunemente che il termine vada computato dal momento in cui viene sottoscritta l’attestazione, dato che solo in quel frangente si potrà attribuire una paternità certa alle affermazioni in essa contenute.
Nel caso di prestazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche quando il titolare del rapporto sia stato un associato di studio del professionista attestatore, si reputa che debba sussistere un’incompatibilità con lo svolgimento del giudizio di attestazione.
Per quanto riguarda un rapporto di lavoro autonomo occorre distinguere tra prestazioni occasionali e prestazioni continuative, poiché mentre un incarico effettuato uno actu non esclude necessariamente l’indipendenza “qualora la rilevanza e l’entità del corrispettivo sia tale da non indurre il ragionevole sospetto che l’unica prestazione d’opera possa incidere significativamente sull’indipendenza del professionista”, un incarico continuo invece potrebbe escludere la terzietà dell’attestatore.
Principi di attestazione
I Principi di attestazione sono fondamentali per individuare le modalità operative del professionista, stabiliscono che l’oggetto dell’attività della suddetta società sia l’esercizio in via esclusiva di una professione regolamentata o di più professioni in caso di multidisciplinarietà; inoltre, i soci professionisti devono risultare iscritti ad uno degli Albi richiamati dall’art. 28 lett. a) l. fall., ed infine deve essere designato dal debitore per l’espletamento dell’incarico un socio professionista non solo iscritto ad un Albo, ma anche al registro dei revisori contabili.
Si afferma che sarà lo stesso professionista a valutare il proprio stato di indipendenza, qualora abbia già rilasciato delle attestazioni a favore del debitore, e che “in ogni caso il rilascio di attestazioni speciali nel corso dei lavori della attestazione generale non è causa di menomazione della indipendenza; né lo è il rilascio di attestazioni speciali successivamente al rilascio della attestazione generale, nell’ambito della stessa procedura”.
L’indipendenza è soprattutto uno status mentale, una condizione non solo oggettiva ma soprattutto soggettiva del professionista, per cui ai requisiti espressi dalla legge deve sempre aggiungersi un’autocensura da esso stesso effettuata nel caso in cui ritenga che la sua capacità obiettiva di giudizio risulti compromessa. Tema connesso a quello dell’indipendenza è poi quello del compenso, che secondo i Principi deve essere in primo luogo “adeguato all’incarico da svolgere, al rischio da assumere, alla responsabilità connessa e conseguentemente all’importanza della prestazione, dall’azienda interessata e del piano oggetto di attestazione”: dunque il professionista, laddove gli venga proposto un compenso inadeguato, dovrebbe rifiutare sin da subito l’incarico, mentre laddove l’imprenditore non rispetti successivamente le modalità di pagamento convenute, dovrebbe rinunciare al proprio mandato.
I professionisti di Top Consulting lavorano sulla base di un mandato all’interno dei quali vengono specificati i compiti ed i compensi secondo un cronogramma concordato. Il tutto acquisiti come per legge secondo le norme antiriciclaggio e della privacy .