La liquidazione giudiziale, che sostituisce il fallimento, è un procedimento ispirato ai principi di rapidità e concentrazione senza stravolgere gli attuali caratteri fondamentali. Tra le novità si annoverano:
Rimane confermata la funzione liquidatoria della procedura che deve essere rivolta alla trasformazione in denaro dei diritti e dei beni del debitore.
Il legislatore ha modificato l’istituto dell’esercizio provvisorio dell’impresa con l’obiettivo di incentivare la prosecuzione dell’attività nel corso della procedura di liquidazione giudiziale e ha altresì posto particolare attenzione al coordinamento tra la procedura di liquidazione giudiziale ed i rapporti di lavoro subordinato soprattutto per quanto riguarda la disciplina del licenziamento (art. 189, 190, 191). La modalità di liquidazione è realizzata con modalità telematiche e con il supporto del portale delle vendite. La figura cardine in questa tipologia di procedura è il curatore. Egli svolge diverse funzioni importanti come la trasmissione ai creditori, ogni 4 mesi a partire dalla data di deposito del decreto, di un prospetto delle somme disponibili e di un progetto di ripartizione nel caso in cui l’entità dell’attivo accertato permetta una soddisfazione soddisfacente. Gli articoli 125-137 del Codice disciplinano i doveri, i poteri e le funzioni del curatore.
Il curatore redige anche il rendiconto attraverso il quale deve presentare al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili dell’attività di gestione della procedura, delle modalità di attuazione del programma di liquidazione ed il relativo risultato dopo aver terminato la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale.
Si riporta per ciascuna tipologia di strumento una tabella con le rispettive caratteristiche.
Beneficiari | Imprenditore commerciale ad esclusione dell’impresa agricola e minore | |
Proponente | – Debitore,
– uno o più creditori, – organi e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, – Pubblico Ministero |
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Obiettivo | Liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente | |
Requisito essenziale | Possesso del requisito oggettivo (stato di insolvenza) e soggettivo (imprenditore commerciale) | |
Documentazione obbligatoria | Il curatore redige:
– Relazione informativa sulle cause della insolvenza; – Relazione sull’insorgere della crisi e sul manifestarsi dell’insolvenza; – Relazioni periodiche; |
Art. 130 |
Effetti | Gli effetti prodotti dalla procedura sono numerosi. In particolare, riguardano:
– I creditori; – Il debitore; – Gli atti pregiudizievoli ai creditori; – I rapporti giuridici pendenti; |
Art. 142-172 |